Nulla la notifica al difensore dell’imputato se non si osserva quanto prescritto dall’art. 157 c.p.p..

Nulla la notifica al difensore dell’imputato se non si osserva quanto prescritto dall’art. 157 c.p.p..
31 Marzo 2017: Nulla la notifica al difensore dell’imputato se non si osserva quanto prescritto dall’art. 157 c.p.p.. 31 Marzo 2017

La notificazione è lo strumento previsto dalla legge per rendere noto al destinatario un atto (o un’attività) del procedimento.

Quando l’atto da rendere noto è di fondamentale importanza, la sua omessa notifica costituisce una nullità c.d. assoluta, che è rilevabile d’ufficio, insanabile e comporta la regressione del procedimento allo stato e grado in cui la nullità si è verificata.

Se ad essere colpita da nullità assoluta è la notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, il vizio comporta la regressione del procedimento alla sua fase iniziale, anche se in ipotesi fosse nel frattempo intervenuta una sentenza di condanna in primo o in secondo grado.

Tale è stato il caso di cui si è occupata di recente la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 12324/17, depositata in data 14 marzo 2017.

Nel caso di specie, l’imputato ed il suo difensore d’ufficio erano venuti a conoscenza della pendenza di un processo penale solo dopo l’emissione della sentenza di condanna in primo grado.

Il decreto di citazione a giudizio dell’imputato, infatti, era stato consegnato al portiere del palazzo dal quale il difensore d’ufficio, presso il quale vi era stata elezione di domicilio, aveva trasferito il proprio studio alcuni giorni prima della notifica.

L’imputato, quindi, proponeva appello per omessa notifica, a sé ed al proprio difensore, del predetto decreto.

In particolare, l’appellante lamentava che il trasferimento del domicilio professionale era stato regolarmente comunicato dal difensore al proprio Ordine di appartenenza ed inoltre che alla consegna dell’atto al portiere non era seguito l’inoltro della raccomandata con avviso di ricevimento prevista dal combinato disposto degli artt. 157 e 167 c.p.p..

La Corte d’Appello aveva però rigettato l’impugnazione, affermando che l’avvocato avrebbe dovuto comunicare la variazione del proprio domicilio professionale anche all’ufficio giudiziario ovvero, al più, invitare il portiere del suo vecchio palazzo a non ricevere più la posta indirizzatagli.

Inoltre, il disposto dell’art. 157 c.p.p. non sarebbe stato applicabile alle notificazioni da farsi al difensore.

L’imputato, quindi, ricorreva in Cassazione, ove le proprie censure hanno trovato invece accoglimento.

I Giudici di Piazza Cavour, infatti, richiamandosi ai principi espressi nella sentenza n. 36634/05 delle Sezioni Unite, hanno affermato che “in caso di notifica di atti al difensore dell’imputato eseguita con consegna di copia al portiere (…), l’ufficiale giudiziario ha l’obbligo di dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.

La Corte di Cassazione, quindi, ha chiarito come l’art. 157, comma 3 c.p.p. debba essere applicato anche per le notifiche da eseguirsi nei confronti di soggetti diversi dall’imputato , e quindi anche al difensore.

Peraltro, nel caso di specie, avendo quest’ultimo tempestivamente dedotto l’eccezione di nullità con l’atto di appello (e cioè nella prima occasione processuale utile successiva alla nullità), i Giudici di legittimità hanno disposto l’annullamento senza rinvio delle sentenze di primo e di secondo grado, con trasmissione degli atti al Giudice di prime cure, affinché il processo riprendesse il suo corso ab initio.

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